TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER LE ANNUALITA’ FINO AL 2018
Dal 26 marzo 2023 prescritte tutte le annualità fino al 2018
Con il 26 marzo scorso è scaduto il termine di accertamento fiscale per i periodi d’imposta fino al 2018, a seguito dell’emergenza Covid-19, che aveva prorogato i termini ordinari di accertamento di 85 giorni.
Infatti, l’art. 67, co. 1 del DL n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) aveva sospeso nel periodo 8.3.2020 - 31.5.2020 i termini relativi, tra l’altro, alle attività di accertamento. Tale sospensione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 20.8.2020, n. 25/E, determinava lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni).
Termini di accertamento in ambito fiscale
I normali termini di accertamento per avvisi e cartelle di pagamento, la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Dunque, entro lo scorso 26 marzo 2023 devono essere notificati, a pena di decadenza:
- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016 (Redditi 2017);
- gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018) per i soggetti “virtuosi” rispetto agli studi di settore / ISA, nei cui confronti opera il regime premiale.
In presenza di elementi penalmente rilevanti (debitamente denunciati), posto il raddoppio dei termini, al 26/03/2023 si prescrive l’accertamento per l’anno d’imposta 2011 in presenza di dichiarazione omessa e dell’anno d’imposta 2013 in presenza di dichiarazione dei redditi presentata.
Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico/Redditi e 730) e pagamenti delle tasse (Irpef, Iva, etc) |
5 anni (dal 2016; fino al 2015 era 4 anni) |
Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri). |
Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico/Redditi e 730) omessa / non presentata |
7 anni (dal 2016; fino al 2015 era 5 anni) |
Dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. |
Contributi INPS |
5 anni |
Termine fissato dalla legge 335/1995. |
TRIBUTI LOCALI (IMU, TASI, TARI, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni) |
decadenza massima per gli avvisi: 5 anni. |
Cinque anni è l'attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non è chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). |
Controllo automatizzato (liquidazione automatica) ex art. 36-bis |
1 anno |
Dalla presentazione della dichiarazione, anche se la Cassazione si è pronunciata per un termine non perentorio. Per l’emissione della cartella di pagamento entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. |
Controllo formale ex art. 36-ter |
2 anni |
Dalla presentazione della dichiarazione, anche se la Cassazione si è pronunciata per un termine non perentorio. Per l’emissione della cartella di pagamento entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. |
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi, ha abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (così, il termine di decadenza dell’accertamento per il 2016 scade il 26/03/2023).
Regime premiale per gli studi di settore / ISA
I termini per l’accertamento delle imposte sui redditi/IVA sono ridotti di un anno se i contribuenti risultano congrui e coerenti (anche per adeguamento) con lo studio di settore / ISA e hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi.
Le disposizioni in esame si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 ed a quelle successive; quindi, per i contribuenti che rientrano nel cd. “regime premiale”, l’accertamento sull’anno 2017 (Redditi 2018), dovrà essere notificato, al massimo, entro il 26/03/2023.
La riduzione di un anno per l’accertamento dovrebbe riguardare non solo i redditi d’impresa e di lavoro autonomo ma anche, ad esempio, redditi fondiari o diversi. Tutto ciò non opera in presenza di violazioni penalmente rilevanti, per cui, oltre al raddoppio (fino al 2015), permane l’ordinario termine quinquennale.
Finanza privata
La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i fatti di finanza privata.
Mutui e finanziamenti in genere |
5 anni |
Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza. |
Assicurazioni |
1 anno 5 anni |
Le quietanze vanno conservate per un anno. Quelle utilizzate ai fini fiscali (polizze vita, infortunio e S.S.N.) per cinque anni, fino a quando si prescrivono i termini di accertamento fiscali. |
Estratti conto |
10 anni |
Gli estratti conto bancari vanno conservati per 10 anni. In questo ambito è quindi possibile impugnare l’estratto conto per errori od omissioni. |
Cambiali tratte e pagherò |
3 anni art. 94 R.D. 1669/1933 |
Le cambiali vanno conservate per tre anni dalla scadenza. |
Casa e utenze
La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i fatti di maggiore utilità.
Affitto e ogni altro onere legato alla locazione |
5 anni |
Le ricevute di affitto devono essere conservate per cinque anni. |
Spese condominiali |
5 anni |
Le spese condominiali vanno conservate per cinque anni. |
Bollette e utenze varie |
5 anni |
Le fatture di acqua, gas, luce e telefono per uso domestico vanno conservate per 5 anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni. |
Rifiuti |
10 anni |
Le tasse pagate per la nettezza urbana si conservano fino al decimo anno successivo al pagamento. |
Canone TV |
10 anni |
Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. |
Rette scolastiche e lezioni |
1 anno |
Le ricevute di iscrizione si conservano per un anno. Se la lezione è impartita per tempi più lunghi di un mese il termine è di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione. |
Iscrizione a scuole e palestre private |
1 anno |
Le ricevute di iscrizione a scuole e palestre private si conservano per un anno dal termine della prestazione. |
Auto
La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti la gestione degli automezzi.
Bollo |
3 anni dalla scadenza |
E'
in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a
quello in cui doveva avvenire il versamento (D.L. 2/86). Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. |
Assicurazione |
1 anno |
Le quietanze vanno conservate per un anno; 5 anni se sono state utilizzate ai fini fiscali, come le assicurazioni sulla vita. |
Multe e contravvenzioni stradali |
5 anni art. 209 codice strada |
A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. |
Risarcimenti e contestazione di danno |
2 anni |
Il diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dall’evento. |
Acquisti e spese
La tabella sottostante riportata le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti più comuni.
Alberghi |
6 mesi |
I pagamenti relativi agli alberghi vanno conservati per sei mesi; è in questo intervallo di tempo che l’albergatore può chiedere il pagamento del conto. |
Scontrini fiscali |
Variabile, minimo 2 anni |
Deve essere conservato per tutta la durata della garanzia. Quando lo scontrino è legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione può arrivare anche a cinque anni. |
Spedizioni e trasporti |
1 anno |
A decorrere dall'arrivo a destinazione della
persona o dal giorno in cui è avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della
cosa. |
Diritto alla provvigione ai mediatori |
1 anno |
Dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso. |
Compensi a professionisti |
3 anni |
Il termine decorre in genere dall’ultima prestazione. |
Fatture per prestazioni di servizi |
10 anni |
Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti degli artigiani (meccanico, elettricista, etc). |
Sapere quanto tempo vanno conservate le bollette delle utenze, le contravvenzioni stradali, le tasse in genere ed i vari pagamenti che si effettuano normalmente nella vita quotidiana è buona norma e senso civico.
28/03/2023